Fascia di rispetto cimiteriale: le disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 30 del 2016

Pubblicata il 03/05/2017

La Legge Regionale n. 30 del 30.12.2016, ha apportato modifiche all'art. 41 della LR 11/2004, introducendo il comma 4 bis:
4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi. 

In conseguenza della specificazione fatta dalla Regione del Veneto, nella fascia di raggio 200 metri dal perimetro del cimitero sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 338 del RD n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie". In particolare è vietato costruire nuovi edifici privati e per le costruzioni esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal comma 7 dello stesso art. 338:
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si allegata la nota della Regione Veneto presente nel sito regionale (dal 03.03.2017).


 

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