Attività edilizia libera

Descrizione
Ai sensi del DPR 380/01 art. 6, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) manutenzione ordinaria;
a-bis) installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
b-bis) interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; (lettera introdotta dall’art. 33-quater della L. 142/2022, conversione del D.L. 115/2022)
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020);
e-ter) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici o degli elementi di rete ad altissima capacità di cui all’art. 87 del D. Lgs. 259/03, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza [l’art. 7-bis co. 5 del D. Lgs. 28/2011, come modificato dalla L. 34/2022, li ricomprende fra gli interventi di manutenzione ordinaria anche nelle zone A], fino a una potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW, come previsto dal DM n. 297 del 02/08/2022; (lettera modificata dall'art. 31, comma 2-ter, legge n. 108 del 2021) 
e-quinquies) aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 mc di acqua per ogni ettaro di terreno coltivatoci. (lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023)
 
Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 22.02.2006 n. 128, l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall’art. 6 del DPR 06.06.2001 n. 380 e successive modificazioni, fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi.
 
Procedimento
Articolo 6 del DPR 380/01.
Interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, tranne le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che richiedono la preventiva comunicazione di avvio dei lavori (nella sezione Modulistica è possibile scaricare il modello per la Comunicazione di Inizio Lavori: “CIL per interventi di edilizia libera”).
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