Manifestazione di sorte locali: lotterie, tombole, pesche di beneficenza e simili

Descrizione
Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dall’art. 38 del Regolamento sovracomunale approvato con D.C.C. n. 6 del 09/03/2023, che consente:
  1. le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
  2. le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi (in caso di svolgimento al di fuori di dette manifestazioni locali, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla precedente lettera a);
  3. le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
 
Per LOTTERIA si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.
La lotteria è consentita se:
  • la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;
  • l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma complessiva di euro 51.645,69;
  • i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
I premi possono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi.
 
Per TOMBOLA si intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri (da 1 a 90), con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.
La tombola è consentita se:
  • la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi;
  • le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva (non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola);
  • i premi posti in palio non devono superare la somma complessiva di euro 12.911,42.
Per PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l’emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.
Le pesche o banchi di beneficienza sono consentiti se:
  • la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione;
  • il ricavato non eccede la somma di euro 51.645,69.
I premi possono consistere solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi.
 
È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
 
 
Procedimento
Articolo 38 Regolamento sovracomunale approvato con D.C.C. n. 6 del 09/03/2023.
 
Almeno 30 giorni prima della manifestazione, gli organizzatori devono dare comunicazione di inizio attività al Prefetto e, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, al Sindaco del Comune nel quale viene effettuata la relativa estrazione (art. 14 del DPR 430/2001).
Prima della comunicazione al Comune, gli organizzatori devono inviare un’autonoma comunicazione agli Ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato competenti per territorio (art. 39 co. 13-quinquies L. 326/2003). Decorsi 30 giorni senza provvedimento espresso, si intende rilasciato il nulla osta dei Monopoli di Stato all’effettuazione delle relative attività.
 
La comunicazione al Prefetto e al Comune deve contenere i seguenti allegati.
Per le lotterie deve essere allegato il regolamento, nel quale sono indicati:
  • la quantità e la natura dei premi;
  • la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere;
  • il luogo nel quale vengono esposti i premi;
  • il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
Per le tombole devono essere allegati:
  • il regolamento, con la specificazione dei premi e l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
  • la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi (art. 38 co. 5 Reg. sovracomunale).
Per le pesche o banchi di beneficenza deve essere indicato il numero dei biglietti che si intende emettere ed il relativo prezzo.
 
La comunicazione deve essere inoltrata in modalità telematica attraverso il portale Unipass, all’interno del quale sono elencati i riferimenti normativi e la documentazione necessaria.
 
L’estrazione della lotteria e della tombola è pubblica e ne viene data notizia tramite apposito avviso trasmesso ai Comuni contermini interessati alla manifestazione. Alle operazioni conclusive deve assistere un “incaricato del Sindaco”, espressamente delegato. Per le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione, l’organizzatore presenta all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. L’incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo del Sindaco.
Relativamente alle pesche o banchi di beneficenza, l’organizzatore procede, alla presenza dell’incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale.
Delle operazioni conclusive deve essere redatto un apposito processo verbale, del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra è consegnata all’incaricato del Sindaco.
 
Link alla Prefettura di Treviso: https://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Lotterie-44608.htm.
 
Link all’ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/lotterie/manifestazioni.
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